Al fine di evitare un pericolo incombente sulla pubblica incolumità, il Sindaco dispone l’evacuazione della popolazione, attraverso un’ordinanza di emergenza, temporanea, contingibile ai sensi dell’art. 50, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000.
L’ordinanza è un atto normativo in deroga alle leggi vigenti, fatti salvi i principi costituzionali e quelli generali dell’ordinamento giuridico.
Sono evacuazioni preventive, quando lo sgombero della popolazione avviene prima che gli eventi calamitosi si verifichino; sono evacuazioni di soccorso, quando dev’essere sgomberata a seguito di un determinato evento.
Il PPC eseguendo un’analisi dettagliata della composizione della popolazione esposta al rischio, consente di individuare le persone in stato di fragilità (anziani, bambini, disabili, persone che utilizzano in continuità apparecchiature elettromedicali, malati); per ognuna di queste categorie sono indicate modalità di evacuazione e pianificate le strategie di informazione ai parenti.
L’evacuazione della popolazione, concordata con le strutture responsabili degli interventi di soccorso (VV.F., AREU, ATS, etc.), è pianificata nel Piano di Protezione Civile.
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