Il sindaco e i rischi legali del PPC

Dall`art. 12 del Codice della Protezione Civile (D.Lgs. n. 1/2018) si evince che lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di Protezione Civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.

Il Sindaco è responsabile delle attività volte alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata: assume la direzione dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione durante un'emergenza.

Le autorità territoriali di protezione civile, tra cui il Sindaco, sono responsabili civilmente e penalmente per gli ambiti di governo e per le funzioni di competenza, nell’attuazione delle vigenti normative in materia di Protezione Civile.

 

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