Colpa a carico del dipendente pubblico

Il pubblico dipendente, sia esso pubblico ufficiale, agente o ufficiale di polizia giudiziaria, qualora accerti un illecito e non procede, violando i relativi obblighi di denuncia, o di comunicazione di notizia di reato, è imputabile egli stesso di fattispecie di reato (es. art. 110 c.p. “Pena per coloro che concorrono nel reato”, art. 40 c.p. “Rapporto di causalità”).

Il pubblico ufficiale è imputabile per la sola colpa, quale negligenza, imprudenza, imperizia, per non aver impedito un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, in quanto equivale a cagionarlo ( art. 40 2° comma c.p. ) , oppure in concorso con gli autori del reato, o il reato più grave di omissione d'atto d'ufficio, abuso d'atto d'ufficio ( qui non è sufficiente la colpa, ma è richiesto il dolo, in quanto delitti dei PU contro la P. A.).

Anche per i reati imputati ai sensi dell'art. 40 , comma 2, c.p. ( “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” )

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